Whistleblowing

In adempimento del Dlgs 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing) SDAG Spa a Socio Unico (di seguito “SDAG” o “Azienda”) ha attivato opportuni canali di segnalazione di illeciti e un sistema di protezione delle persone che segnalano comportamenti, atti o omissioni lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità della Società di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Chi può segnalare

Il sistema di segnalazione può essere utilizzato da qualsiasi persona fisica che sia:

  • lavoratore subordinato di SDAG, inclusi quelli con rapporto a tempo determinato o intermittente o part time, oppure prestatore occasionale
  • ex dipendente di SDAG, qualora le informazioni segnalate siano state acquisite nel corso del rapporto di lavoro
  • candidato all'assunzione, se le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  • lavoratore autonomo, collaboratore, libero professionista, consulente, tirocinante
  • lavoratore o collaboratore di fornitori di beni o servizi o di appaltatori di opere per conto di SDAG
  • persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Cosa segnalare

Possono essere segnalate violazioni riferite a fatti di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi, come

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
  • illeciti civili, amministrativi, penali e contabili
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non costituiscono segnalazioni di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Come inviare una segnalazione di whistleblowing

Canale preferenziale

Per presentare una segnalazione è stata attivata una piattaforma informatica accessibile dal sito internet, al link https://sdag.segnalazioni.net

La segnalazione fatta attraverso questo canale viene recepita dal RPCT, che opera da Referente della Procedura e svolge tale specifico incarico in piena autonomia e a seguito di idonea formazione.

Tramite la piattaforma è possibile:

  • inviare una segnalazione anche in modalità anonima in questo caso abbiate cura di salvare i codici della segnalazione per potervi accedere successivamente;
  • modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
  • consultare lo stato di una segnalazione inviata;
  • ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

La piattaforma consente di:

  • separare i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima;
  • mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;
  • interagire con il Segnalante, garantendone l'anonimato.

segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

  • ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Trattamento della segnalazione di whistleblowing

La segnalazione viene esaminata dal delegato al trattamento, che ne effettuerà un controllo di plausibilità. Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. La segnalazione si considera ricevuta quando il Referente della Procedura ne conferma la ricezione al Segnalante attribuendogli un numero di riferimento. Questo numero viene utilizzato in tutte le comunicazioni relative al trattamento della stessa segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione non sia pertinente verrà data risposta al Segnalante ed il caso sarà considerato chiuso.

Altrimenti si attiva l’istruttoria di merito.

Nel corso dell'istruttoria il segnalante può essere contattato per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.  Al termine, al segnalante viene dato riscontro dell'esito dell'istruttoria.
Nel caso in cui risulti fondata, la segnalazione, anonimizzata per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, viene trasmessa alle Funzioni competenti ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria.

Tutela del segnalante

SDAG garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a SDAG.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti alla massima riservatezza in merito all’esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all’attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Tutela della persona coinvolta

SDAG tutela i diritti delle Persone Coinvolte assicurando che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio di necessità della conoscenza.

La Persona Coinvolta viene informata dell’esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all’identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell’esito dell’istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l’informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l’azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l’informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge.

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, SDAG effettua il trattamento dei dati personali del segnalante in relazione alla gestione della segnalazione trasmessa.

Il trattamento dei dati è necessario ai fini di prevenzione della corruzione secondo l'art. 13 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte le segnalazioni di whistleblowing e la relativa documentazione di supporto sono conservate per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le generalità del segnalante possono essere conosciute dal delegato al trattamento della segnalazione. I dati non sono diffusi all'esterno e possono essere comunicati a terzi nei soli casi previsti dall'art. 12 del citato decreto.

Per ogni altra informazione relativa al trattamento si rimanda all’informativa completa, disponibile qui sotto

https://sdag.it/it/privacy

Allegati
Informativa whistleblowing 2023 14/12/2023 (203.92 KB)

Data di creazione: 21/12/2021
Data di ultima modifica: 18/12/2023